Art. 6.
(Esclusione dei confidi dalla normativa antiriciclaggio).

      1. Al comma 4 dell'articolo 155 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non si applicano, altresì, gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni».